Art. 25 — Riserva di senescenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 1 gennaio 2006. 213 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza. Il calcolo della riserva di senescenza puo' essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al comma 3, puo' fissare, anche per singole imprese, una aliquota piu' elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art25 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.