Art. 29 — Regole sulla congruenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 1009 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: 1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non e' espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore puo' eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui e' stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima valuta. 3. L'assicuratore e' in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:
tolto: a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella allegata al presente decreto;
tolto: b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti. 4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta. 5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta. 6. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. E' consentito, tuttavia, di derogare a questo principio:
tolto: a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attivita' espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attivita' espresse in altre valute;
tolto: b) qualora gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
tolto: c) nei limiti del 20 per cento degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalita' degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalita' degli impegni esigibili in tutte le valute considerate insieme. 7. Qualora gli impegni risultino esigibili in valute di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU. 8. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al comma 6, lettera a) non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998. 9. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al comma 6, lettera a), non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996. Art. 29. Regole sulla congruenza 1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non e' espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore puo' eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui e' stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima valuta. 3. L'assicuratore e' in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:
tolto: a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella allegata al presente decreto;
tolto: b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti. 4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta. 5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta. 6. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. E' consentito, tuttavia, di derogare a questo principio:
tolto: a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attivita' espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attivita' espresse in altre valute;
tolto: b) qualora gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
tolto: c) nei limiti del 20 per cento degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalita' degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalita' degli impegni esigibili in tutte le valute considerate insieme. 7. Qualora gli impegni risultino esigibili in valute di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU. 8. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al comma 6, lettera a) non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998. 9. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al comma 6, lettera a), non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art29 · fonte del testo
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