Art. 23 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
1 massima che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 1 gennaio 2006. 201 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformita' agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonche' per quelle del ramo credito. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite in conformita' al presente articolo ed agli articoli successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art23 · fonte del testo
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