Art. 39 — Quota di garanzia
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 13 marzo 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 13 marzo 2007
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 13 marzo 2007.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Provvedimento 13 febbraio 2007
Il Provvedimento 13 febbraio 2007, (in G.U. 26/02/2007, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: [...] l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 2.000.000 e' aumentato a euro 2.200.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a euro 3.200.000;".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art39 · fonte del testo
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