Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme di attuazione. Ai fini del presente decreto, per requisiti essenziali si intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, il presente decreto si applica alle seguenti attivita':
- a)progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze;
- b)operazioni di volo degli aeromobili;
- c)progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri;
- d)progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali;
- e)progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea;
- f)addestramento del personale e fornitura dei servizi di navigazione aerea. Le sanzioni di cui al presente decreto si applicano alle violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 o dai soggetti che partecipano alle attivita' di cui al comma 3 sul territorio dello Stato italiano.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
