Art. 58 — Obblighi di redazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o piu' imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti negli articoli del presente titolo. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art58 · fonte del testo
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