Art. 61 — Esonero dall'obbligo di redazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'articolo 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione Europea. L'esonero previsto dal comma 1 e' subordinato alle seguenti condizioni:
tolto: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa;
tolto: b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
tolto: c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
tolto: d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art61 · fonte del testo
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