Art. 3 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
  • b)all'articolo 6:
  • 1)al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;
  • 2)il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
  • 3)al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
  • c)all'articolo 6-bis:
  • 1)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.»;
  • 2)al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio di idoneita',» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»;
  • 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;
  • 4)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.»;
  • d)all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;»;
  • e)l'articolo 6-quater e' abrogato;
  • f)all'articolo 24-ter:
  • 1)al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;
  • 2)al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
  • g)all'articolo 24-quater:
  • 1)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;
  • 2)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»;
  • 3)al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;
  • 4)dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»;
  • h)all'articolo 24-quinquies:
  • 1)al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.»;
  • 2)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;
  • i)all'articolo 24-sexies, comma 1, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
  • l)all'articolo 27:
  • 1)al comma 1:
  • a)alla lettera a), le parole «nel limite del» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al», la parola «comprendente» e' sostituita dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole «art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
  • b)alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame» sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»;
  • 2)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;
  • 3)al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» e' soppressa;
  • 4)al comma 4, la parola «60» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
  • 5)al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
  • m)all'articolo 27-bis:
  • 1)la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» e' sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore»;
  • 2)al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono soppresse;
  • 3)al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;
  • 4)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
  • n)all'articolo 27-ter:
  • 1)alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.»;
  • 3)al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.»;
  • o)all'articolo 27-quater:
  • 1)alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
  • 2)al comma 1, alla lettera a), le parole «del corso» sono sostituite dalle seguenti: «di fine corso»;
  • 3)al comma 1, alla lettera c), le parole «della sua idoneita'.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.»;
  • p)all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
  • q)all'articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2,»;
  • r)dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali. 2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame. 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»;
  • s)all'articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.»;
  • t)all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,»;
  • u)all'articolo 74:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario dei funzionari.»;
  • 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.»;
  • v)all'articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»;
  • z)alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628» e' sostituita dalla seguente: «658»;
  • 2)nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole: «; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
  • 3)nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonche' di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
  • 4)nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
  • 5)nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;
  • 6)alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti: «Ispettore superiore»;
  • 7)alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole «5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»;
  • 8)alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;
  • 9)alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna di destra, la parola «50.270» e' sostituita dalla seguente: «50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».

Testo vigente dal 5 febbraio 2020

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