Art. 22 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e' soppresso;
- b)all'articolo 1325-quater, al comma 1:
- 1)alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
- 2)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
