Finalita' e ambito di applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

Testo vigente dal 21 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art1 · fonte del testo

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