Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
  • b)«Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • c)«Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)«Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
  • e)«servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;
  • f)«servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica e' il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
  • g)«contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o piu' servizi regolari o occasionali;
  • h)«biglietto»: il documento in corso di validita' o altra prova di un contratto di trasporto;
  • i)«condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;
  • l)«vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
  • m)«vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalita' o parte del trasporto;
  • n)«stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
  • o)«fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, e' prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
  • p)«ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
  • q)«operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
  • r)«agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
  • s)«venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
  • t)«persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta»: la persona la cui mobilita' sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilita' fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilita' o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
  • u)«condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilita' degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
  • v)«prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;
  • z)«cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
  • aa)«ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.

Testo vigente dal 21 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art2 · fonte del testo

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