Art. 17 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 01, le parole: «nonche' alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse;
  • b)al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
  • c)il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.»;
  • d)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.»;
  • e)al comma 2:
  • 1)dopo le parole: «comma 1, lettera e)», sono inserite le seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies»;
  • 2)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»;
  • f)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»;
  • g)al comma 4, le parole: «Costituito l'Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»;
  • h)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. 4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.»;
  • i)dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia. 6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».

Testo vigente dal 2 ottobre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169~art17 · fonte del testo

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