Art. 17 — Disposizioni in materia di mediatori creditizi

I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.8 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

8

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218

9

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: (...) d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262." Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14 dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 18 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218

    Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: (...) d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262." Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14 dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art17 · fonte del testo

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