Art. 13 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 26, comma 1, e' anteposto il seguente: «01. Le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonche' alla costituzione dell'Organismo al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011.». All'articolo 26, comma 1:
- a)le parole: «I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
- b)le parole: «128-quinquies e 128-septies.» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.». All'articolo 26, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.». All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Testo vigente dal 18 dicembre 2010
