Art. 12 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'». All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello». All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.». L'articolo 23, comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».
Testo vigente dal 18 dicembre 2010
