Art. 8 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 128-undecies». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» e' sostituita dalla seguente: «realizzato». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies, comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma 4, la parola: «alcune» e' sostituita dalla seguente: «alcuna». All'articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies, comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai». All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies, comma 1, dopo la parola: «gestione», e' inserita la seguente: «dei».
Testo vigente dal 18 dicembre 2010
