Art. 29 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari

All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni e' considerata attivita' finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita' finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.»;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attivita' si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  • a)l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonche' i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
  • b)l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».

Testo vigente dal 2 ottobre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169~art29 · fonte del testo

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