Art. 21 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
- a)articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
- b)articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
- c)articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
- d)articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
- e)articolo 26 (L), comma 1, lettera b). Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Testo vigente dal 16 ottobre 2007
