Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 3 gennaio 2018. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
tolto: a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
tolto: b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art51 · fonte del testo
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