La lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;». All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»;
  • b)al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»;
  • c)al comma 3, la parola: «informativo» e' soppressa.

Testo vigente dal 8 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164~art15 · fonte del testo