Art. 75 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione

(( Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.)) 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017. 472 parole tolte, 91 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennita' spettante al commissario e' determinata con decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:

tolto: a) la societa' di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;

tolto: b) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;

tolto: c) la societa' di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

tolto: d) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;

tolto: e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo. La proceduraaggiunto: Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 tolto: puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il aggiunto: sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della tolto: CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB aggiunto: Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia tolto: per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrossoaggiunto: , relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' tolto: per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), aggiunto: i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, aggiunto: su tassi di interesse e tolto: valute. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere aggiunto: su valute.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art75 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari