Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia e' costituita ed e' rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione. L'elettorato attivo e' attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonche' ai professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneita' nazionale da non oltre quattro anni. L'elettorato passivo e' attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicita' per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista e' formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parita' di voti prevale il piu' anziano in ruolo e a parita' di anzianita' di ruolo il piu' anziano di eta'. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all'articolo 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilita' nei confronti di due terzi degli appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6 sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni. L'eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste e' effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2010, n. 240

2

La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

Testo vigente dal 29 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 2006 al 29 gennaio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2010, n. 240

    La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164~art6 · fonte del testo

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