Art. 3 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»;
- b)al comma 3:
- 1)le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.»;
- c)al comma 4, le parole «le forme di cui al Libro V,» sono sostituite dalle seguenti: «le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
- d)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
