Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto ((dai commi 3 e 4-bis)), e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Se ((costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,)), del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. ((Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.)) Negli enti dilettantistici che assumono ((le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,)) del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. (( Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ))

Testo vigente dal 17 novembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2021 al 17 novembre 2022. 6 parole tolte, 144 parole aggiunte.

… proprio patrimonio. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto tolto: dal comma 3 aggiunto: dai commi 3 e 4-bis, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi … ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Se tolto: costituite aggiunto: costituiti nelle forme di aggiunto: societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, tolto: Titolo V, aggiunto: Titoli V e VI,, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta … buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. aggiunto: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di aggiunto: societa' di capitali e cooperative di cui al Libro Vaggiunto: , Titoli V e VI, del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3aggiunto: . Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art8 · fonte del testo

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