Il codice di commercio, redatto quando il movimento cooperativo era appena ai suoi albori, ignora gli enti cooperativi che assumono forma diversa da quella sociale e considera le società cooperative come varianti dei diversi tipi di società da esso previsti, soggette ad alcune particolari disposizioni, senza peraltro specificare in base a quali elementi una società possa ritenersi cooperativa. Ciò, oltre a costituire una incongruità sistematica, facilitava l'abuso di tale denominazione e delle connesse agevolazioni fiscali da parte di organizzazioni non rispondenti ai fini della cooperazione. Alla insufficienza di questa disciplina ha solo in parte supplito la legislazione speciale, con l'istituire un particolare regime di sorveglianza governativa sulle cooperative in genere e norme apposite per alcune specie di esse. È parso perciò conveniente addivenire ad una completa riorganizzazione della materia, che prenda come punto di partenza lo stadio di sviluppo raggiunto attualmente dalla cooperazione nelle due principali forme, quella delle società cooperative, che è la più diffusa, e quella degli altri enti mutualistici, inquadrate l'una e l'altra nell'ordinamento corporativo. Le società cooperative sono state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Si è in conseguenza prescritto che la denominazione di cooperativa possa essere usata solo da quelle società che hanno uno scopo mutualistico (art. 2515, secondo comma). Data però la grande varietà che sussiste tra le società cooperative, varietà corrispondente ai particolari bisogni che esse sono destinate a soddisfare, il codice non può regolarne tutti i tipi, ma deve limitarsi a fornire gli schemi più generali, lasciando alla legislazione speciale il regolamento giuridico dei tipi adatti a particolari esigenze: in specie quello delle cooperative che esercitano il credito (banche popolari), delle casse rurali ed artigiane, e delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche. Queste cooperative restano soggette all'applicazione del codice solo per quanto le disposizioni di questo siano compatibili con quelle delle leggi speciali (art. 2517). È invece escluso dal codice il regolamento giuridico degli enti mutualistici che non assumono forma sociale, in specie di quelli forzosi, come i consorzi agrarii, che restano disciplinati esclusivamente dalle leggi speciali che li riguardano (art. 2512).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1025