Assistenza nelle attivita' motorie e sportive I corsi ((di attivita' motoria e sportiva)) offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ((in possesso di una equipollente abilitazione professionale)), dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'. ((Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.)) Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti ((abilitanti)) previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

  • a)le attivita' sportive ((...)) disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva ((anche paralimpici)) riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • b)le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ((...)), nonche' le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attivita' motorie. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

Testo vigente dal 17 novembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2021 al 17 novembre 2022. 14 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

Assistenza nelle attivita' motorie e sportive I corsi tolto: e le attivita' motorie e sportive aggiunto: di attivita' motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte … svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina aggiunto: in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'. aggiunto: Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) … riconosciuti dallo Stato italiano. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti aggiunto: abilitanti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva aggiunto: anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attivita' sportive tolto: agonisticheaggiunto: ... disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva aggiunto: anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tolto: tra cui il ballo e la danzaaggiunto: ..., nonche' le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art42 · fonte del testo

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