Art. 20 — Azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione
Chi intende promuovere l'azione di cui all'articolo 16 puo' chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile il danno se e' assistito da un contratto di assicurazione della responsabilita' civile relativo al danno medesimo. La richiesta di cui al primo periodo non costituisce condizione di procedibilita' della domanda. Il soggetto nei cui confronti e' formulata la richiesta comunica entro trenta giorni dalla sua ricezione, l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilita' civile relativo al danno dedotto, gli estremi del contratto e la denominazione dell'impresa di assicurazione. In caso di omessa o incompleta comunicazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilita' civile al convenuto, nei limiti delle somme per le quali e' stipulato il contratto di assicurazione. Sono opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purche' anteriori al sinistro. L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento ha diritto di rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 2 e' litisconsorte necessario il soggetto individuato quale responsabile del danno. L'azione diretta di cui al comma 2 e' soggetta al medesimo termine di prescrizione dell'azione nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
