Nelle azioni di risarcimento del danno di cui all'articolo 16, comma 1, il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato. Tra gli elementi di prova di cui al comma 1 rientrano:
- a)i registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1689;
- b)la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1689;
- c)le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689;
- d)le informazioni relative ai parametri e alle modalita' di supervisione umana di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1689. L'ordine di esibizione e' limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Quando l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 comporta il rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre informazioni riservate, il giudice adotta le misure idonee a garantirne la tutela. Si applica l'articolo 121-ter del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Quando l'inadempimento riguarda la documentazione di cui al comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante. Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
