Art. 15 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undevicies, e' inserito il seguente: «Art. 25-vicies (Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 437-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. 2. In relazione al delitto di cui all'articolo 612-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e).».
Testo vigente dal 15 settembre 2026
