Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui e' effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.

Testo vigente dal 18 febbraio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16~art7 · fonte del testo