Art. 22 — Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo dopo le parole: «I siti delle pubbliche amministrazioni» la parola: «centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello dirigenziale non generale,» sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,». Al comma 2 dell'articolo 54, del decreto legislativo dopo le parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali». Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' inserito il seguente: «2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.». Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' aggiunto il seguente: «4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
