Art. 23 — Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado». Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente: «2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
