Art. 12 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
- b)al comma 1:
- 1)alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;
- 2)alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;
- 3)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»;
- 4)alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;
- 5)alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa;
- c)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;
- d)dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
