Art. 21 — Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
