Art. 43 — Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 dopo le parole: «e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
- c)al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
- d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
- a)repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b)indice nazionale delle anagrafi;
- c)banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d)casellario giudiziale;
- e)registro delle imprese;
- f)gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
