Art. 18 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
- a)dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b)delle altre amministrazioni partecipanti;
- c)del responsabile del procedimento;
- d)dell'oggetto del procedimento;
- e)dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. 2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
