Art. 22 — Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale
All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo";
- b)dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Testo vigente dal 7 ottobre 2015
