[1]Articolo III-419

[2]1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata e' concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e' presentata al Consiglio. Essa e' trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa e' inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata e' concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art419 · fonte del testo

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