Art. 9 — Valore degli appalti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 1095 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: 1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
tolto: a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:
tolto: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
tolto: 2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
tolto: b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
tolto: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
tolto: 2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
tolto: c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
tolto: 1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
tolto: 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
tolto: 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8 Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:
tolto: a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
tolto: b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
tolto: c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:
tolto: a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima e' pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima e' superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
tolto: b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:
tolto: a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
tolto: b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o piu' fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:
tolto: a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantita' o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure:
tolto: b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validita' dell'appalto, se quest'ultimo e' superiore a dodici mesi. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per se' una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in piu' lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreche' il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalita' di calcolo particolari del valore degli appalti. 14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appaltoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art9 · fonte del testo
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