Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 1 luglio 2006. 411 parole tolte, 5 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare puo' essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:

tolto: a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;

tolto: b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;

tolto: c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo e' data:

tolto: a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

tolto: b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti che presentano carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:

tolto: a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

tolto: b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto e' data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 25 FEBBRAIO 2000 aggiunto: 12 APRILE 2006, N. tolto: 65. aggiunto: 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art4 · fonte del testo

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