Art. 5 — Appalti esclusi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 1 luglio 2006. 441 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. Il presente decreto non si applica, inoltre:
tolto: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
tolto: b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
tolto: c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
tolto: d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
tolto: e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
tolto: f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
tolto: g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato;
tolto: h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita' all'articolo 296 del trattato;
tolto: i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
tolto: l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
tolto: 1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
tolto: 2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;
tolto: 3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art5 · fonte del testo
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