Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi indicati:

  • a)dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori;
  • b)dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
  • c)dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per i servizi;
  • d)dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;67~art1 · fonte del testo

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