Art. 8 — Appalti esclusi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 976 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Il presente decreto non si applica:
tolto: a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attivita' rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attivita' in uno Stato che non sia membro della CE, purche' non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunita'; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attivita' nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonche' agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
tolto: b) agli appalti il cui oggetto e' destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non e' titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
tolto: c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o piu' servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
tolto: d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
tolto: e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla base: e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o piu' Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sara' comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri; e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo; e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
tolto: f) agli appalti che i soggetti esercenti le attivita' di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione; 1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/129 dell'8 maggio 1999 Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:
tolto: a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;
tolto: b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
tolto: c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
tolto: d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
tolto: e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
tolto: f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
tolto: g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', purche' la prestazione del servizio sia dal medesimo interamente retribuita. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:
tolto: a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purche' almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunita' dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali e' collegata;
tolto: b) assegnati da un'impresa comune, costituita da piu' soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attivita' ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purche' ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a). Allorche' lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da piu' di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunita' europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonche' qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprieta', partecipazione finanziaria o norme interne. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificita' tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art8 · fonte del testo
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