Art. 26 — Offerte originarie da Paesi terzi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunita' non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita' agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture puo' essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati conformemente al regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3860/87, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, e' considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni. Fatto salvo il comma 4, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, e' accordata preferenza all'offerta che non puo' essere respinta ai sensi del comma 2. Il valore delle offerte e' considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3%. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtu' del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente, che comporterebbe incompatibilita' o difficolta' tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati. Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente decreto e' stato esteso con decisione del Consiglio della Comunita' europea conformemente al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art26 · fonte del testo
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