Art. 17 — Termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 393 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (Termini per la presentazione delle domande e delle offerte). Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte e' stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purche' tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtu' dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtu' dell'articolo 14, comma 6, e' di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; tale termine puo' essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalita' e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreche' tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, e' pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo 18, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art17 · fonte del testo
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