Art. 25 — Offerte anormalmente basse
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e puo' escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore puo' prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalita'. 2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtu' della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' stato in grado di dimostrare che detto aiuto e' stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, gia' articolo 93, del Trattato o e' stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europeaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art25 · fonte del testo
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