Art. 27 — Conservazione degli atti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: (Conservazione degli atti). In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:
tolto: a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
tolto: b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;
tolto: c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;
tolto: d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
tolto: e) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche' durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
tolto: a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;
tolto: b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:
tolto: a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
tolto: b) contrarie al pubblico interesse;
tolto: c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;
tolto: d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art27 · fonte del testo
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