Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/1996

    Questione infondata
    29 aprile 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 11, 77 (in relazione all'art. 11, lett. d, l. 22 febbraio 1994, n. 146 in attuazione della direttiva Cons. CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992), 117, 118, 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi) - il quale prevede che, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in caso di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice chieda precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo conto delle spiegazioni ricevute dall'offerente; e che alla verifica sono assoggettate le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse - in quanto: con riferimento agli artt. 11 e 77, comma 1, posto che il principio enunciato dalla disciplina comunitaria, stabilito non solo in materia di appalto di servizi ma anche nelle altre affini normative relative all'appalto di lavori pubblici, è quello del divieto di esclusione automatica delle offerte, sulla base di un criterio matematico, senza che si faccia ricorso a una procedura di verifica in contraddittorio, la disposizione denunciata si conforma a tale principio e la percentuale di ribasso ivi prevista (comma 3) non costituisce una soglia di esclusione automatica delle offerte ma un criterio predeterminato di attivazione della procedura di verifica da espletare in contraddittorio con l'offerente; con riferimento agli artt. 117, 118, 119, la determinazione della soglia dalla quale opera l'obbligo di verifica non rappresenta già una disposizione di dettaglio, invasiva della competenza regionale, bensì una necessaria integrazione del principio consistente nel meccanismo di individuazione delle offerte da considerare anomale e che risponde all'esigenza di uniforme previsione dei caratteri di anomalia delle offerte per tutti gli appalti pubblici di servizi. red.: S. Di Palma

    Art. 25 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalita' del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art25 · fonte del testo

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