Art. 24 — Aggiudicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
tolto: a) quello del prezzo piu' basso;
tolto: b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri, la possibilita' di presentare varianti, nonche' le condizioni minime che tali varianti devono rispettare e le relative modalita' di presentazione. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa e' stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art24 · fonte del testo
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