Art. 16 — Modifiche all'articolo 241 del codice civile
All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
- b)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
- c)il secondo comma e' abrogato.
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
